Le norme sull’impianto elettrico di un’abitazione non sono cristallizzate nel tempo ma soggette all’evolversi delle tecnologie e della sicurezza. Sorge d’obbligo una domanda: nel caso di vendita di un appartamento: l’impianto elettrico deve essere conforme con le norme vigenti ? Facciamo chiarezza:
Le norme italiane fanno riferimento alla normativa europea.
Prima del 25 giugno 2008 la Legge imponeva di trasferire la proprietà di un immobile con il documento relativo alla conformità dell’impianto elettrico. Tale documento doveva essere redatto attraverso una dichiarazione asseverata effettuata da un tecnico avente i requisiti di idoneità previsti dalla Legge.
Il Decreto Legge 112 del 2008 ha abrogato la norma per gli immobili con data di costruzione antecedente la Legge 46 del 1990 (norme sulla sicurezza degli impianti elettrici) purchè gli stessi siano dotati di salvavita e impianto di messa a terra.
Quindi per un appartamento con data di costruzione precedente al 1990 non è richiesta la certificazione di conformità dell’impianto alla normativa vigente.
Generalmente nei preliminari si indica la formula “conforme alla data di costruzione” questo per indicare che non è a norma ma lo era all’epoca della costruzione dell’edificio o della ristrutturazione (se precedente al 1990). Indicare nel preliminare “non a norma” infatti sarebbe un problema in quanto potrebbe significare che l’impianto elettrico non è dotato nemmeno dei requisiti minimi (messa a terra e salvavita).
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Dirigente in primarie aziende di comunicazione oggi agente e consulente d’azienda nel settore immobiliare. Nei ritagli di tempo svolge l’attività di blogger perchè come scrive Seneca: il tempo non è una risorsa infinita e quindi non va sprecato.